Art. 8.
                          Norme transitorie
 
   1. In sede di prima applicazione della presente legge i dipendenti
di ruolo a tempo pieno che intendono richiedere la trasformazione del
rapporto a tempo parziale sono tenuti a  presentare,  entro  sessanta
giorni  dalla  pubblicazione  nel  Bollettino ufficiale della regione
della delibera di Giunta con cui e' determinato per la prima volta il
numero  dei  posti  di  cui  al  comma   2   dell'art.   2,   domanda
all'amministrazione  regionale  la  quale,  valutare  le  esigenze di
servizio, si pronuncia entro i sessanta giorni successivi.
   2. Gli effetti della trasformazione  del  rapporto  decorrono,  in
deroga  a  quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 7, dal primo giorno
del mese successivo a quello  nel  quale  e'  divenuto  esecutivo  il
provvedimento della Giunta regionale di accoglimento della domanda.