Art. 8. Norme transitorie 1. In sede di prima applicazione della presente legge i dipendenti di ruolo a tempo pieno che intendono richiedere la trasformazione del rapporto a tempo parziale sono tenuti a presentare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione della delibera di Giunta con cui e' determinato per la prima volta il numero dei posti di cui al comma 2 dell'art. 2, domanda all'amministrazione regionale la quale, valutare le esigenze di servizio, si pronuncia entro i sessanta giorni successivi. 2. Gli effetti della trasformazione del rapporto decorrono, in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 7, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' divenuto esecutivo il provvedimento della Giunta regionale di accoglimento della domanda.