Art. 10. Domande di contributo 1. Le domande di contributo di cui all'art. 9 sono presentate al sindaco del Comune nel cui territorio deve essere realizzato l'intervento, secondo le modalita' ed i termini predeterminati dalla Giunta regionale e devono essere corredate dal progetto di massima, da un dettagliato preventivo di spesa e da una relazione descrittiva. La deliberazione della Giunta regionale e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. Nelle zone montane le domande dovranno essere presentate in copia anche alla Comunita' montana territorialmente interessata dall'intervento che trasmette il proprio parere agli enti di cui al comma 2 dell'art. 9 entro trenta giorni. 3. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il sindaco la trasmette all'ente delegato alla concessione, liquidazione ed erogazione del contributo, corredata dal proprio parere sulla sua conformita' dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi. 4. Le somme ripartite agli enti delegati, previste dal programma di cui all'art. 9 e non impegnate entro l'esercizio successivo, vengono revocate e nuovamente ripartite tra tutti gli enti.