Art. 10.
                        Domande di contributo
 
   1. Le domande di contributo di cui all'art. 9 sono  presentate  al
sindaco   del  Comune  nel  cui  territorio  deve  essere  realizzato
l'intervento, secondo le modalita' ed i termini predeterminati  dalla
Giunta  regionale  e devono essere corredate dal progetto di massima,
da un dettagliato preventivo di spesa e da una relazione descrittiva.
La deliberazione della Giunta regionale e' pubblicata sul  Bollettino
Ufficiale della Regione.
   2.  Nelle  zone  montane  le domande dovranno essere presentate in
copia  anche  alla  Comunita'  montana  territorialmente  interessata
dall'intervento  che  trasmette il proprio parere agli enti di cui al
comma 2 dell'art. 9 entro trenta giorni.
   3. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della  domanda,
il   sindaco   la   trasmette  all'ente  delegato  alla  concessione,
liquidazione ed erogazione  del  contributo,  corredata  dal  proprio
parere  sulla  sua  conformita'  dalle  prescrizioni  degli strumenti
urbanistici ed edilizi.
   4. Le somme ripartite agli enti delegati, previste  dal  programma
di  cui  all'art.  9  e  non  impegnate entro l'esercizio successivo,
vengono revocate e nuovamente ripartite tra tutti gli enti.