Art. 11.
                  Rapporti con istituti di credito
 
   1. Ai fini della concessione dei contributi  di  cui  al  comma  3
dell'art.  7,  il  Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a
stipulare convenzioni con Istituti  di  credito  speciali  o  sezioni
specializzate  di  Istituti  di  credito  ordinari  per  regolare  le
modalita' per l'erogazione dei mutui.