Art. 11. Rapporti con istituti di credito 1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 3 dell'art. 7, il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a stipulare convenzioni con Istituti di credito speciali o sezioni specializzate di Istituti di credito ordinari per regolare le modalita' per l'erogazione dei mutui.