Art. 12.
                      Erogazione dei contributi
 
   1. L'erogazione dei contributi relativi a interventi realizzati da
enti  pubblici e' disposta secondo le modalita' previste dall'art. 14
della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29.
   2. I contributi  a  favore  delle  imprese  private,  comprese  le
societa'  a  capitale  misto  pubblico e privato, sono erogati con le
seguenti modalita':
     a) nel caso di contributi di cui alla lettera  a)  del  comma  3
dell'art.  7,  all'istituto  di  credito  mutuante in rate semestrali
posticipate al pagamento della prima rata di ammortamento del mutuo;
     b) nel caso di contributi di cui alla lettera  b)  del  comma  3
dell'art.   7,  direttamente  all'istituto  di  credito  mutuante  in
un'unica soluzione, previa presentazione del contratto di mutuo;
     c) nel caso di contributi di cui alla lettera  c)  del  comma  3
dell'art.  7,  direttamente  al  soggetto  beneficiario  a  stati  di
avanzamento.
   3.  L'entita'  del  contributo  sara'  proporzionalmente   ridotta
all'atto   della  liquidazione  qualora  la  spesa  risultante  dalla
documentazione presentata a consuntivo risulti inferiore  alla  spesa
preventivata.