Art. 12. Erogazione dei contributi 1. L'erogazione dei contributi relativi a interventi realizzati da enti pubblici e' disposta secondo le modalita' previste dall'art. 14 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29. 2. I contributi a favore delle imprese private, comprese le societa' a capitale misto pubblico e privato, sono erogati con le seguenti modalita': a) nel caso di contributi di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 7, all'istituto di credito mutuante in rate semestrali posticipate al pagamento della prima rata di ammortamento del mutuo; b) nel caso di contributi di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 7, direttamente all'istituto di credito mutuante in un'unica soluzione, previa presentazione del contratto di mutuo; c) nel caso di contributi di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 7, direttamente al soggetto beneficiario a stati di avanzamento. 3. L'entita' del contributo sara' proporzionalmente ridotta all'atto della liquidazione qualora la spesa risultante dalla documentazione presentata a consuntivo risulti inferiore alla spesa preventivata.