Art. 13.
                        Revoca del contributo
 
   1. Il contributo regionale e' revocato qualora:
     a)  le  opere non siano iniziate entro dodici mesi dalla data di
esecutivita' dell'atto di concessione del contributo;
     b) le opere  non  siano  ultimate  entro  il  termine  stabilito
nell'atto  di  concessione del contributo ed eventuale proroga, fatti
salvi casi  accertati  di  forza  maggiore  o  eventi  estranei  alla
volonta' del soggetto beneficiario;
     c)  l'opera  venga  realizzata  solo  in  parte,  oppure risulti
sostanzialmente difforme da quella autorizzata;
     d) nel corso della realizzazione delle opere il beneficiario del
contributo non abbia rispettato  le  vigenti  norme  urbanistiche  ed
edilizie;
     e)    siano    state   accertate   gravi   irregolarita'   nella
contabilizzazione della spesa.
   2. Il contributo e' inoltre revocato qualora il  beneficiario  non
fornisca    la   necessaria   documentazione   per   l'adozione   del
provvedimento definitivo di  liquidazione  entro  centottanta  giorni
dall'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori.
   3. Alla revoca provvede la Giunta regionale o il competente organo
dell'ente   delegato;   essa   comporta   il   recupero  della  somma
eventualmente  erogata,  secondo  le  procedure  previste  dal  regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639.