Art. 13. Revoca del contributo 1. Il contributo regionale e' revocato qualora: a) le opere non siano iniziate entro dodici mesi dalla data di esecutivita' dell'atto di concessione del contributo; b) le opere non siano ultimate entro il termine stabilito nell'atto di concessione del contributo ed eventuale proroga, fatti salvi casi accertati di forza maggiore o eventi estranei alla volonta' del soggetto beneficiario; c) l'opera venga realizzata solo in parte, oppure risulti sostanzialmente difforme da quella autorizzata; d) nel corso della realizzazione delle opere il beneficiario del contributo non abbia rispettato le vigenti norme urbanistiche ed edilizie; e) siano state accertate gravi irregolarita' nella contabilizzazione della spesa. 2. Il contributo e' inoltre revocato qualora il beneficiario non fornisca la necessaria documentazione per l'adozione del provvedimento definitivo di liquidazione entro centottanta giorni dall'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori. 3. Alla revoca provvede la Giunta regionale o il competente organo dell'ente delegato; essa comporta il recupero della somma eventualmente erogata, secondo le procedure previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.