Art. 14. Vincolo di destinazione sulle opere degli operatori privati 1. Gli immobili, gli impianti e le attrezzature di operatori privati che abbiano beneficiato di contributi regionali ai sensi della presente legge, sono vincolati, a pena di decadenza dal contributo, al mantenimento all'uso pubblico con destinazione turistica indicato nel provvedimento di concessione per un periodo di dieci anni dalla comunicazione di tale provvedimento. 2. Gli interventi finanziati con i benefici di cui alla presente legge riguardano immobili che non siano di proprieta' del beneficiario richiedono l'assenso del proprietario che assume gli stessi impegni previsti per il beneficiario dai commi 1 e 3. 3. Il soggetto beneficiario e' tenuto a produrre, al fine dell'ottenimento della concessione del contributo, un atto unilaterale d'obbligo con il quale si impegna, per se' e per i suoi aventi causa, nei confronti della regione Emilia-Romagna, a mantenere la piena funzionalita' delle strutture e degli impianti realizzati. 4. L'erogazione del contributo e' subordinata alla trascrizione dell'atto unilaterale d'obbligo previsto dal comma 3, da farsi a cura e spese del beneficiario presso la Conservatoria dei registri immobiliari. 5. In alternativa all'atto unilaterale d'obbligo di cui al comma 3, il beneficiario puo' produrre apposita dichiarazione di impegno a mantenere inalterata la destinazione degli immobili accompagnata da fidejussione di un istituto di credito o ente assicurativo a garanzia della restituzione dei contributi percepiti nel caso di modifica di destinazione dell'immobile.