Art. 14.
     Vincolo di destinazione sulle opere degli operatori privati
 
   1.  Gli  immobili,  gli  impianti  e  le attrezzature di operatori
privati che abbiano beneficiato  di  contributi  regionali  ai  sensi
della  presente  legge,  sono  vincolati,  a  pena  di  decadenza dal
contributo,  al  mantenimento  all'uso  pubblico   con   destinazione
turistica indicato nel provvedimento di concessione per un periodo di
dieci anni dalla comunicazione di tale provvedimento.
   2.  Gli  interventi finanziati con i benefici di cui alla presente
legge  riguardano  immobili  che  non   siano   di   proprieta'   del
beneficiario  richiedono  l'assenso  del  proprietario che assume gli
stessi impegni previsti per il beneficiario dai commi 1 e 3.
   3.  Il  soggetto  beneficiario  e'  tenuto  a  produrre,  al  fine
dell'ottenimento   della   concessione   del   contributo,   un  atto
unilaterale d'obbligo con il quale si impegna, per se' e per  i  suoi
aventi causa, nei confronti della regione Emilia-Romagna, a mantenere
la piena funzionalita' delle strutture e degli impianti realizzati.
   4.  L'erogazione  del  contributo e' subordinata alla trascrizione
dell'atto unilaterale d'obbligo previsto dal comma 3, da farsi a cura
e  spese  del  beneficiario  presso  la  Conservatoria  dei  registri
immobiliari.
   5.  In  alternativa all'atto unilaterale d'obbligo di cui al comma
3, il beneficiario puo' produrre apposita dichiarazione di impegno  a
mantenere  inalterata  la destinazione degli immobili accompagnata da
fidejussione di un istituto di credito o ente assicurativo a garanzia
della restituzione dei contributi percepiti nel caso di  modifica  di
destinazione dell'immobile.