Art. 16.
                            Fondi statali
 
   1.  L'impiego  dei  contributi assegnati alla Regione ai sensi del
comma 1 dell'art. 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ha luogo per
le finalita' e secondo  i  criteri  e  le  procedure  indicati  dalla
presente   legge  e  sulla  base  degli  strumenti  programmatici  ed
operativi in essa previsti.
   2. Tali finanziamenti hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli
regionali e concorrono all'attuazione del Quadro di cui all'art. 3.