Art. 16. Fondi statali 1. L'impiego dei contributi assegnati alla Regione ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ha luogo per le finalita' e secondo i criteri e le procedure indicati dalla presente legge e sulla base degli strumenti programmatici ed operativi in essa previsti. 2. Tali finanziamenti hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e concorrono all'attuazione del Quadro di cui all'art. 3.