Art. 18.
                       Disciplina transitoria
 
   1.  I procedimenti per la concessione e liquidazione di contributi
riguardanti  domande   presentate   o   programmi   approvati   prima
dell'entrata  in  vigore della presente legge sono disciplinati dalle
disposizioni della legge regionale 6 luglio 1984, n. 38 e  successive
modificazioni, fino alla loro conclusione.