Art. 19.
                        Copertura finanziaria
 
   1.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione della presente legge la
regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella  parte
spesa   del   bilancio   che   verranno   dotati   della   necessaria
disponibilita' mediante specifiche autorizzazioni di  spesa  disposte
in  sede  di  approvazione  della legge finanziaria regionale a norma
dell'art. 13- bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.
    Bologna, 11 gennaio 1993
 
                               BOSELLI