Art. 19. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio che verranno dotati della necessaria disponibilita' mediante specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13- bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna. Bologna, 11 gennaio 1993 BOSELLI