Art. 2. Bacini turistici 1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati prioritariamente nell'ambito dei "bacini turistici", quali ambiti territoriali nei quali il turismo rappresenta una componente di rilievo delle attivita' economiche e le risorse strutturali ed ambientali consentono nel loro insieme l'organizzazione di un prodotto turistico caratteristico e differenziato nel sistema delle offerte turistiche regionali. I bacini turistici sono costituiti da: a) area costiera; b) area dell'Appennino; c) aree termali. 2. La Regione interviene inoltre con "progetti speciali" finalizzati alla valorizzazione e innovazione del prodotto turistico, quali: a) citta' d'arte; b) turismo fieristico e congressuale; c) turismo ambientale e naturalistico; d) agriturismo e turismo rurale; e) turismo sportivo.