Art. 2.
                          Bacini turistici
 
   1.  Gli  interventi  previsti  dalla  presente  legge sono attuati
prioritariamente nell'ambito dei  "bacini  turistici",  quali  ambiti
territoriali  nei  quali  il  turismo  rappresenta  una componente di
rilievo delle  attivita'  economiche  e  le  risorse  strutturali  ed
ambientali   consentono  nel  loro  insieme  l'organizzazione  di  un
prodotto turistico caratteristico e differenziato nel  sistema  delle
offerte turistiche regionali. I bacini turistici sono costituiti da:
     a) area costiera;
     b) area dell'Appennino;
     c) aree termali.
   2.   La   Regione   interviene  inoltre  con  "progetti  speciali"
finalizzati alla valorizzazione e innovazione del prodotto turistico,
quali:
     a) citta' d'arte;
     b) turismo fieristico e congressuale;
     c) turismo ambientale e naturalistico;
     d) agriturismo e turismo rurale;
     e) turismo sportivo.