Art. 4.
                Criteri per la destinazione dei fondi
 
   1. Il Consiglio regionale nell'approvare il Quadro di cui all'art.
3, definisce i criteri per la scelta degli interventi da incentivare:
   2.  Tali  criteri,  che  possono essere approvati anche nelle more
della  definizione  del  Quadro  sopra  indicato,   stabiliscono   in
particolare:
     a)   le   aree   territorialmente   definite   cui  riservare  i
finanziamenti;
     b) i tipi di iniziative da ammettere a contributo, differenziati
per le varie zone;
     c) gli  importi  massimi  e  minimi  di  spesa  da  ammettere  a
contributo;
     d) la misura dei contributi assegnabili, in relazione ai tipi di
iniziative ed alle zone di intervento;
     e)  le  modalita'  di  verifica  dello  stato  di attuazione dei
programmi e di  eventuale  rettifica  delle  iniziali  previsioni  di
intervento;
     f)  la  quota  dei  finanziamenti  da riservare al programma dei
progetti a carattere regionale  di  cui  all'art.  8  e  ai  progetti
speciali di cui al comma 2 dell'art. 2.
     g)  la  quota dei finanziamenti da attribuire agli enti delegati
per la gestione dei progetti a carattere locale da  essi  attuata  ai
sensi dell'art. 9;
     h) i criteri, le modalita' e i limiti per il finanziamento delle
iniziative di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 5;
     i)  la  quota dei finanziamenti da attribuire sui fondi in conto
capitale agli operatori privati previsti dalla lettera c) del comma 3
dell'art. 7.