Art. 4. Criteri per la destinazione dei fondi 1. Il Consiglio regionale nell'approvare il Quadro di cui all'art. 3, definisce i criteri per la scelta degli interventi da incentivare: 2. Tali criteri, che possono essere approvati anche nelle more della definizione del Quadro sopra indicato, stabiliscono in particolare: a) le aree territorialmente definite cui riservare i finanziamenti; b) i tipi di iniziative da ammettere a contributo, differenziati per le varie zone; c) gli importi massimi e minimi di spesa da ammettere a contributo; d) la misura dei contributi assegnabili, in relazione ai tipi di iniziative ed alle zone di intervento; e) le modalita' di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di eventuale rettifica delle iniziali previsioni di intervento; f) la quota dei finanziamenti da riservare al programma dei progetti a carattere regionale di cui all'art. 8 e ai progetti speciali di cui al comma 2 dell'art. 2. g) la quota dei finanziamenti da attribuire agli enti delegati per la gestione dei progetti a carattere locale da essi attuata ai sensi dell'art. 9; h) i criteri, le modalita' e i limiti per il finanziamento delle iniziative di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 5; i) la quota dei finanziamenti da attribuire sui fondi in conto capitale agli operatori privati previsti dalla lettera c) del comma 3 dell'art. 7.