Art. 5. Contributi regionali. Limiti e condizioni 1. I contributi regionali previsti dalla presente legge sono destinati al finanziamento: a) d'iniziative intese a realizzare nuove opere, impianti o servizi oppure a ristrutturare quelli esistenti, al fine di incrementare la produttivita' delle aziende; b) d'iniziative concernenti l'assistenza tecnica alle imprese turistiche intesa come l'insieme di condizioni, interventi o azioni idonei ad ottimizzare la gestione aziendale; c) d'iniziative concernenti la innovazione tecnologica e gestionale quali strumenti atti a una migliore combinazione di fattori produttivi. 2. Sono altresi' previste nell'ambito dei programmi, dei piani e delle direttive e con le modalita' indicate dalla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 e nell'ambito dei programmi comunitari a gestione regionale iniziative concernenti la qualificazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori turistici relative ai progetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1. 3. I contributi sono concessi per realizzare opere non ancora iniziate alla data di presentazione delle domande anche ai fini della predisposizione di programmi, o per iniziative di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non ancora attivate e per forniture non ancora realizzate. 4. Le opere realizzate con i contributi regionali devono essere destinate all'uso pubblico. 5. I contributi possono essere assegnati per interventi riguardanti: a) strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217; b) strutture di servizio e di completamento della ricettivita' turistica, ivi comprese le strutture della ristorazione; c) strutture ricreative e sportive o destinate a manifestazioni culturali, spettacolari e congressuali utili ai fini del prolungamento della stagione turistica, della diversificazione e specializzazione dell'offerta turistica, della creazione di un'immagine turistica da far valere sul mercato nazionale e su quello internazionale; d) arredo urbano; e) parchi naturali, limitatamente agli interventi di valorizzazione delle parti che si possono utilizzare per scopi turistici. 6. Sono comunque escluse dai benefici della presente legge: a) le spese per l'acquisto di aree ed immobili; b) le spese sostenute dai privati per interventi di manutenzione ordinaria. 7. Possono essere ammesse a contributo le iniziative riguardanti ostelli per la gioventu' facenti parte di organismi aventi carattere internazionale. 8. Nel provvedimento di concessione del contributo viene indicato il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori ed eseguite le forniture. Tale termine non sara' inferiore ai diciotto mesi e non superiore ai ventiquattro. Alla scadenza esso potra' essere prorogato per un periodo complessivo massimo di dodici mesi, dietro motivata richiesta degli interessati.