Art. 5.
              Contributi regionali. Limiti e condizioni
 
   1. I contributi  regionali  previsti  dalla  presente  legge  sono
destinati al finanziamento:
     a)  d'iniziative  intese  a  realizzare  nuove opere, impianti o
servizi  oppure  a  ristrutturare  quelli  esistenti,  al   fine   di
incrementare la produttivita' delle aziende;
     b)  d'iniziative  concernenti  l'assistenza tecnica alle imprese
turistiche intesa come l'insieme di condizioni, interventi  o  azioni
idonei ad ottimizzare la gestione aziendale;
     c)   d'iniziative   concernenti  la  innovazione  tecnologica  e
gestionale quali  strumenti  atti  a  una  migliore  combinazione  di
fattori produttivi.
   2.  Sono  altresi' previste nell'ambito dei programmi, dei piani e
delle direttive e con le modalita' indicate dalla legge regionale  24
luglio  1979, n. 19 e nell'ambito dei programmi comunitari a gestione
regionale    iniziative    concernenti    la    qualificazione,    la
specializzazione  e  l'aggiornamento  professionale  degli  operatori
turistici relative ai progetti di cui alle lettere a), b)  e  c)  del
comma 1.
  3.  I  contributi  sono  concessi  per  realizzare opere non ancora
iniziate alla data di presentazione delle domande anche ai fini della
predisposizione di programmi, o per iniziative di cui alle lettere b)
e c) del comma 1 non ancora  attivate  e  per  forniture  non  ancora
realizzate.
   4.  Le  opere  realizzate con i contributi regionali devono essere
destinate all'uso pubblico.
   5.  I  contributi  possono   essere   assegnati   per   interventi
riguardanti:
     a)  strutture  ricettive gestite in forma imprenditoriale di cui
all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
     b) strutture di servizio e di completamento  della  ricettivita'
turistica, ivi comprese le strutture della ristorazione;
     c)  strutture ricreative e sportive o destinate a manifestazioni
culturali,  spettacolari   e   congressuali   utili   ai   fini   del
prolungamento  della  stagione  turistica,  della  diversificazione e
specializzazione   dell'offerta   turistica,   della   creazione   di
un'immagine turistica da far valere sul mercato nazionale e su quello
internazionale;
     d) arredo urbano;
     e)   parchi   naturali,   limitatamente   agli   interventi   di
valorizzazione delle  parti  che  si  possono  utilizzare  per  scopi
turistici.
   6. Sono comunque escluse dai benefici della presente legge:
     a) le spese per l'acquisto di aree ed immobili;
     b) le spese sostenute dai privati per interventi di manutenzione
ordinaria.
   7.  Possono  essere ammesse a contributo le iniziative riguardanti
ostelli per la gioventu' facenti parte di organismi aventi  carattere
internazionale.
   8.  Nel provvedimento di concessione del contributo viene indicato
il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori ed eseguite
le forniture. Tale termine non sara' inferiore ai diciotto mesi e non
superiore ai ventiquattro. Alla scadenza esso potra' essere prorogato
per un periodo complessivo massimo di dodici  mesi,  dietro  motivata
richiesta degli interessati.