Art. 7.
                      Tipologia dei contributi
 
   1. Ai soggetti beneficiari possono essere concessi  contributi  in
conto  capitale  ed  in  conto  interessi,  nella  misura fissata dal
Consiglio regionale ai sensi della lettera d), comma 2, dell'art. 4.
   2. Gli enti pubblici possono beneficiare di  contributi  in  conto
capitale,  in  misura  comunque  non  superiore all'ottanta per cento
della spesa ammissibile.
   3. Gli operatori privati e le societa' a capitale misto pubblico e
privato possono beneficiare di  contributi  determinati  secondo  una
delle seguenti tipologie alternative:
     a)  contributi  in  conto  ammortamento mutuo fino ad un massimo
dell'otto per cento  annuo  per  dieci  anni,  calcolati  sull'intero
importo ammissibile;
     b)  contributi in conto interessi in forma attualizzata al primo
anno di erogazione del finanziamento per mutui di durata decennale su
un  importo  non  superiore  all'ottanta  per   cento   della   somma
ammissibile  e con un abbattimento massimo pari al sessanta per cento
del tasso di riferimento fissato per il primo bimestre di  ogni  anno
con decreto del Ministro del tesoro;
     c)  contributi in conto capitale fino ad un massimo del quaranta
per cento dell'importo ammissibile.
   4. Qualora l'opera sia realizzata da enti locali territoriali  per
stralci,  singoli  stralci  possono  essere integralmente finanziati,
tuttavia i contributi possono coprire una quota massima del  settanta
per cento del costo totale dell'opera.