Art. 7. Tipologia dei contributi 1. Ai soggetti beneficiari possono essere concessi contributi in conto capitale ed in conto interessi, nella misura fissata dal Consiglio regionale ai sensi della lettera d), comma 2, dell'art. 4. 2. Gli enti pubblici possono beneficiare di contributi in conto capitale, in misura comunque non superiore all'ottanta per cento della spesa ammissibile. 3. Gli operatori privati e le societa' a capitale misto pubblico e privato possono beneficiare di contributi determinati secondo una delle seguenti tipologie alternative: a) contributi in conto ammortamento mutuo fino ad un massimo dell'otto per cento annuo per dieci anni, calcolati sull'intero importo ammissibile; b) contributi in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento per mutui di durata decennale su un importo non superiore all'ottanta per cento della somma ammissibile e con un abbattimento massimo pari al sessanta per cento del tasso di riferimento fissato per il primo bimestre di ogni anno con decreto del Ministro del tesoro; c) contributi in conto capitale fino ad un massimo del quaranta per cento dell'importo ammissibile. 4. Qualora l'opera sia realizzata da enti locali territoriali per stralci, singoli stralci possono essere integralmente finanziati, tuttavia i contributi possono coprire una quota massima del settanta per cento del costo totale dell'opera.