Art. 8.
            Programma dei progetti a carattere regionale
 
   1.  Il  Consiglio  regionale  approva il programma pluriennale dei
progetti  a  carattere  regionale,  quale  articolazione  del  Quadro
regionale di cui all'art. 3.
   2.  Per  progetti  a  carattere  regionale si intendono quelli che
interessano  piu'  Province  o  che  presentano  caratteristiche   di
rilevante   innovazione   o   specializzazione  rispetto  all'offerta
turistica regionale.
   3. Ai fini della predisposizione del programma degli interventi  a
carattere  regionale,  possono  concorrere  anche  i  soggetti di cui
all'art. 6.
   4. Il programma di cui al comma 1 e' definito sentite le  Province
e le Comunita' montane interessate.
   5.  Le  domande  di  contributo  devono  essere  corredate  da una
relazione descrittiva, un progetto di massima, un preventivo di spesa
ed un piano economico-finanziario.