Art. 8. Programma dei progetti a carattere regionale 1. Il Consiglio regionale approva il programma pluriennale dei progetti a carattere regionale, quale articolazione del Quadro regionale di cui all'art. 3. 2. Per progetti a carattere regionale si intendono quelli che interessano piu' Province o che presentano caratteristiche di rilevante innovazione o specializzazione rispetto all'offerta turistica regionale. 3. Ai fini della predisposizione del programma degli interventi a carattere regionale, possono concorrere anche i soggetti di cui all'art. 6. 4. Il programma di cui al comma 1 e' definito sentite le Province e le Comunita' montane interessate. 5. Le domande di contributo devono essere corredate da una relazione descrittiva, un progetto di massima, un preventivo di spesa ed un piano economico-finanziario.