Art. 3.
 
   1. La presente lege regionale e' dichiarata urgente ai sensi e per
gli  effeti  del  comma  2  dell'art. 127 Costituzione e dell'art. 31
statuto  ed  entra  in  vigore  il   giorno   successivo   alla   sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.
    Bologna, 14 gennaio 1993
 
                               BOSELLI