IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art. 4, primo comma, della legge regionale 9 maggio 1990, n.
66 e' sostituito dal seguente:
   "Sono subdelegate ai comuni le  funzioni  amministrative  previste
dall'art.  82,  secondo  comma,  lettere  b), d) e f) del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio  1977,  n.  616,  limitatamente
agli  interventi  ricandenti  nelle  parti del territorio qualificate
come "B" dallo  strumento  urbanistico  comunale,  se  sottoposte  al
vincolo   paesistico   della   legge   29   giugno   1939,  n.  1497;
l'introduzione di nuovi vincoli ai sensi di legge,  se  ricomprendono
zone  "B"  comportano  conseguentemente  la subdelega ai comuni delle
predette funzioni, con i meccanismi e tempi richiamati nella presente
legge.".
   2. I commi primo e secondo dell'art. 8 della  legge  regionale  13
luglio 1985, n. 52, sono sostituiti dai seguenti:
   "Per  tutte  le  parti  del  territorio  qualificate  come B dallo
strumento  urbanistico  comunale,  le  funzioni  di  controllo  della
attivita' urbanistico-edilizia sono delegate alle province";
   "La  regione  continua  ad  esercitare  le funzioni di vigilanza e
controllo sugli  interventi  ricadenti  nelle  parti  del  territorio
regionale  sottoposte  al  vincolo  paesistico  della legge 29 giugno
1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431,  fatta  eccezione  delle  zone
qualificate  come B dallo strumento urbanistico comunale, nelle quali
la predetta funzione viene esercitata dal sindaco per  sub-delega  in
applicazione  dell'art. 4, primo comma della legge regionale 9 maggio
1990, n. 66 nel testo in vigore.".
   3. Le funzioni attribuite  alle  province  in  applicazione  della
presente legge decorrono dalla entrata in vigore della stessa; quelle
attribuite  ai comuni decorrono con le modalita' ed i tempi stabiliti
dall'art. 1 della legge regionale 7 marzo 1991, n. 8.
   4. Rimangono ferme le altre  competenze  in  materia  urbanistico-
edilizia stabilite dalla legislazione vigente in capo ai comuni, alle
province  ed  alla  regione,  purche'  compatibili  con  le norme che
precedono; in particolare, in applicazione dell'art. 23  della  legge
28 febbraio 1985, n. 47, la competente struttura della Regione:
    promuove   rilevamenti   aerofotogrammetrici  ed  il  conseguente
aggiornamento delle scritture  catastali,  agevolando,  altresi',  la
costituzione  di consorzi tra comuni per l'esecuzione dei rilevamenti
e dei controlli di cui al presente articolo;
    cura, allestisce ed aggiorna,  anche  attraverso  il  sistema  di
informatica,   la   carta   regionale   dell'uso   del   suolo  e  la
documentazione cartografica con i relativi aggiornamenti su tutto  il
territorio regionale;
    formula  pareri  legali  per  gli organi consultivi e deliberanti
della Regione, per i comuni e per le province, nelle materie  di  cui
all'art.  16 dello statuto regionale, al decreto del Presidente della
Repubblica n. 8 del 15 gennaio 1972  ed  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, in ordine all'uso ed alla
tutela del suolo e dell'ambiente;
    predispone   gli   schemi  dei  provvedimenti  legislativi  nelle
suindicate materie;
    esprime  le   proprie   valutazioni   sulla   regolarita'   delle
autorizzazioni  e della esecuzione degli interventi di trasformazione
edilizia  ed  urbanistica,  portate  alla  attenzione  degli   organi
regionali da amministratori locali o da cittadini;
    svolge indagini su specifiche situazioni urbanistiche ed edilizie
anche su richiesta degli organi della Regione;
    formula  proposte  per  l'esercizio  dei poteri sostitutivi della
Regione per l'adozione di atti degli enti locali inadempienti;
    effettua   sistematici   controlli   sugli   adempimenti    delle
amministrazioni   locali   in  ordine  alle  procedure  di  legge  di
formazione  ed  attuazione   degli   strumenti   urbanistici   e   di
pianificazione  territoriale  e  propone  la  nomina, se del caso, di
specifici commissari  ad  acta  per  l'espletamento  dei  conseguenti
poteri surrogatori.