IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 4, primo comma, della legge regionale 9 maggio 1990, n. 66 e' sostituito dal seguente: "Sono subdelegate ai comuni le funzioni amministrative previste dall'art. 82, secondo comma, lettere b), d) e f) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente agli interventi ricandenti nelle parti del territorio qualificate come "B" dallo strumento urbanistico comunale, se sottoposte al vincolo paesistico della legge 29 giugno 1939, n. 1497; l'introduzione di nuovi vincoli ai sensi di legge, se ricomprendono zone "B" comportano conseguentemente la subdelega ai comuni delle predette funzioni, con i meccanismi e tempi richiamati nella presente legge.". 2. I commi primo e secondo dell'art. 8 della legge regionale 13 luglio 1985, n. 52, sono sostituiti dai seguenti: "Per tutte le parti del territorio qualificate come B dallo strumento urbanistico comunale, le funzioni di controllo della attivita' urbanistico-edilizia sono delegate alle province"; "La regione continua ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sugli interventi ricadenti nelle parti del territorio regionale sottoposte al vincolo paesistico della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431, fatta eccezione delle zone qualificate come B dallo strumento urbanistico comunale, nelle quali la predetta funzione viene esercitata dal sindaco per sub-delega in applicazione dell'art. 4, primo comma della legge regionale 9 maggio 1990, n. 66 nel testo in vigore.". 3. Le funzioni attribuite alle province in applicazione della presente legge decorrono dalla entrata in vigore della stessa; quelle attribuite ai comuni decorrono con le modalita' ed i tempi stabiliti dall'art. 1 della legge regionale 7 marzo 1991, n. 8. 4. Rimangono ferme le altre competenze in materia urbanistico- edilizia stabilite dalla legislazione vigente in capo ai comuni, alle province ed alla regione, purche' compatibili con le norme che precedono; in particolare, in applicazione dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la competente struttura della Regione: promuove rilevamenti aerofotogrammetrici ed il conseguente aggiornamento delle scritture catastali, agevolando, altresi', la costituzione di consorzi tra comuni per l'esecuzione dei rilevamenti e dei controlli di cui al presente articolo; cura, allestisce ed aggiorna, anche attraverso il sistema di informatica, la carta regionale dell'uso del suolo e la documentazione cartografica con i relativi aggiornamenti su tutto il territorio regionale; formula pareri legali per gli organi consultivi e deliberanti della Regione, per i comuni e per le province, nelle materie di cui all'art. 16 dello statuto regionale, al decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 15 gennaio 1972 ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, in ordine all'uso ed alla tutela del suolo e dell'ambiente; predispone gli schemi dei provvedimenti legislativi nelle suindicate materie; esprime le proprie valutazioni sulla regolarita' delle autorizzazioni e della esecuzione degli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica, portate alla attenzione degli organi regionali da amministratori locali o da cittadini; svolge indagini su specifiche situazioni urbanistiche ed edilizie anche su richiesta degli organi della Regione; formula proposte per l'esercizio dei poteri sostitutivi della Regione per l'adozione di atti degli enti locali inadempienti; effettua sistematici controlli sugli adempimenti delle amministrazioni locali in ordine alle procedure di legge di formazione ed attuazione degli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale e propone la nomina, se del caso, di specifici commissari ad acta per l'espletamento dei conseguenti poteri surrogatori.