IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il secondo comma dell'art. 32 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 61, gia' modificato dall'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 65, dall'art. 2 della legge regionale 3 novembre 1987, n. 72, dall'art. 1 della legge regionale 18 dicembre 1990, n. 97, dall'art. 1 della legge regionale 11 febbraio 1992, n. 9, e' ulteriormente modificato come segue: "E' ammesso l'esercizio di piste di discesa gia' esistenti, anche in difetto dei requisiti di legge, fino al rilascio dell'autorizzazione regionale. Tale esercizio avra' comunque termine trascorsi sei mesi dalla data di insediamento del Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe (CO.RE.NE.VA) istituito con legge regionale 18 giugno 1992, n. 47".