IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il  secondo  comma  dell'art. 32 della legge regionale 9 settembre
1983, n. 61, gia' modificato dall'art. 1  della  legge  regionale  12
dicembre  1985,  n.  65, dall'art. 2 della legge regionale 3 novembre
1987, n. 72, dall'art. 1 della legge regionale 18 dicembre  1990,  n.
97,  dall'art.  1  della  legge  regionale 11 febbraio 1992, n. 9, e'
ulteriormente modificato come segue:
   "E' ammesso l'esercizio di piste di discesa gia' esistenti,  anche
in    difetto    dei   requisiti   di   legge,   fino   al   rilascio
dell'autorizzazione regionale.
   Tale esercizio avra' comunque termine  trascorsi  sei  mesi  dalla
data  di  insediamento  del  Comitato tecnico regionale per lo studio
della  neve  e  delle  valanghe  (CO.RE.NE.VA)  istituito  con  legge
regionale 18 giugno 1992, n. 47".