Art. 2.
 
   La  presente  legge  regionale  e'  dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo a  quello  della  sua  pubblicazione  nel
Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, 20 gennaio 1993
 
                              DEL COLLE