IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   La presente legge disciplina le modalita':
     a) di raccolta, trasmissione e pubblicita' dei prezzi e dei dati
esatti   sulle   attrezzature   delle  strutture  ricettive  e  degli
stabilimenti balneari, relativi ai principali servizi;
     b) di classificazione delle strutture ricettive;
     c)  di   presentazione   di   eventuali   ricorsi   avverso   la
classificazione, e di funzionamento dell'apposita commissione;
     d)  di  raccolta,  trasmissione,  elaborazione dei dati relativi
all'intero movimento turistico abruzzese ed  alla  consistenza  delle
strutture,  anche  ai  fini  della  pubblicazione dell'annuario degli
alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive;
     e) dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo;
     f) di applicazione delle eventuali sanzioni.