Art. 10.
                  Obbligatorieta' della classifica
 
   La  classifica e' obbligatoria ed e' condizione indispensabile per
il rilascio della licenza di esercizio.
   La  licenza  di  esercizio  all'attivita'  di  azienda  ricettiva,
rilasciata  senza  la  preventiva attribuzione di classifica da parte
della giunta provinciale, e' nulla.
   L'amministrazione  comunale   e'   tenuta   a   regolarizzare   il
procedimento amministrativo in conformita' dei dettami della presente
legge.