Art. 10. Obbligatorieta' della classifica La classifica e' obbligatoria ed e' condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio. La licenza di esercizio all'attivita' di azienda ricettiva, rilasciata senza la preventiva attribuzione di classifica da parte della giunta provinciale, e' nulla. L'amministrazione comunale e' tenuta a regolarizzare il procedimento amministrativo in conformita' dei dettami della presente legge.