Art. 13. Pubblicazione Entro trenta giorni dalla data di esecutivita', la deliberazione di classifica della giunta provinciale - nel caso di nuove aziende ricettive la deliberazione di classifica definitiva - e' pubblicata per estratto sul Foglio annunzi legali della provincia. Tale pubblicazione e' affissa per venti giorni, per estratto, nell'Albo pretorio del comune ove ha sede l'esercizio interessato.