Art. 13.
                            Pubblicazione
 
   Entro trenta giorni dalla data di esecutivita',  la  deliberazione
di  classifica  della  giunta provinciale - nel caso di nuove aziende
ricettive la deliberazione di classifica definitiva -  e'  pubblicata
per   estratto  sul  Foglio  annunzi  legali  della  provincia.  Tale
pubblicazione e' affissa per venti giorni,  per  estratto,  nell'Albo
pretorio del comune ove ha sede l'esercizio interessato.