Art. 15. Rilascio dell'autorizzazione Il comune competente per territorio, acquisito l'atto deliberativo di attribuzione della classifica da parte della giunta provinciale, rilascia l'autorizzazione all'apertura di nuove aziende ricettive, e ne trasmette entro dieci giorni copia alla provincia e all'azienda di promozione turistica competenti per territorio. Nella licenza di pubblico esercizio il comune deve, comunque, indicare la denominazione e l'ubicazione esatta, la classifica assegnata dalla provincia, la capienza ricettiva massima consentita ed il periodo di apertura, salvo quant'altro espressamente stabilito dalle specifiche leggi regionali di classificazione.