Art. 15.
                    Rilascio dell'autorizzazione
 
   Il comune competente per territorio, acquisito l'atto deliberativo
di  attribuzione  della classifica da parte della giunta provinciale,
rilascia l'autorizzazione all'apertura di nuove aziende ricettive,  e
ne trasmette entro dieci giorni copia alla provincia e all'azienda di
promozione turistica competenti per territorio.
   Nella  licenza  di  pubblico  esercizio  il comune deve, comunque,
indicare  la  denominazione  e  l'ubicazione  esatta,  la  classifica
assegnata  dalla  provincia, la capienza ricettiva massima consentita
ed il periodo di apertura, salvo quant'altro espressamente  stabilito
dalle specifiche leggi regionali di classificazione.