Art. 16.
          Revoca dell'autorizzazione. Diffida, sospensione
 
   L'autorizzazione  ad esercitare le attivita' ricettive di cui alla
presente legge e' revocata dal comune quando viene meno anche uno dei
requisiti indispensabili per il  rilascio,  per  motivi  di  pubblica
sicurezza ovvero nel caso di revoca della classifica.
   Negli  altri  casi  il  comune  puo' procedere alla diffida o alla
sospensione temporanea dell'autorizzazione.