Art. 16. Revoca dell'autorizzazione. Diffida, sospensione L'autorizzazione ad esercitare le attivita' ricettive di cui alla presente legge e' revocata dal comune quando viene meno anche uno dei requisiti indispensabili per il rilascio, per motivi di pubblica sicurezza ovvero nel caso di revoca della classifica. Negli altri casi il comune puo' procedere alla diffida o alla sospensione temporanea dell'autorizzazione.