Art. 19.
                      Notifica delle variazioni
 
   I comuni sono tenuti a dare immediata comunicazione alla provincia
e   all'A.P.T.  competenti  per  territorio  di  ogni  autorizzazione
concessa relativa, in particolare, a cambio di titolarita',  cessione
dell'esercizio,  e  di  ogni  variazione  relativa  a  modifica della
struttura ricettiva  ed  a  cessazione  dell'attivita',  nonche'  dei
provvedimenti adottati ai sensi del precedente art. 16.
   I   titolari   delle   strutture  ricettive  sono  tenuti  a  dare
comunicazione delle variazioni di cui al comma precedente  al  comune
competente non oltre 15 giorni dall'avvenuta variazione.