Art. 19. Notifica delle variazioni I comuni sono tenuti a dare immediata comunicazione alla provincia e all'A.P.T. competenti per territorio di ogni autorizzazione concessa relativa, in particolare, a cambio di titolarita', cessione dell'esercizio, e di ogni variazione relativa a modifica della struttura ricettiva ed a cessazione dell'attivita', nonche' dei provvedimenti adottati ai sensi del precedente art. 16. I titolari delle strutture ricettive sono tenuti a dare comunicazione delle variazioni di cui al comma precedente al comune competente non oltre 15 giorni dall'avvenuta variazione.