Art. 2. Soggetti obbligati alla comunicazione E' fatto obbligo della comunicazione alle Province, ai sensi dell'art. 31 punto 4 della legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4, dei prezzi e dei dati esatti suIle attrezzature degli esercizi, secondo le modalita' di cui ai successivi articoli, ai titolari di licenza di esercizio: a) delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217; b) di eventuali altre strutture destinate alla ricettivita' turistica individuate e disciplinate, nel rispetto della normativa nazionale, con legge regionale; c) degli stabilimenti balneari.