Art. 2.
                Soggetti obbligati alla comunicazione
 
   E' fatto obbligo  della  comunicazione  alle  Province,  ai  sensi
dell'art. 31 punto 4 della legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4, dei
prezzi  e  dei dati esatti suIle attrezzature degli esercizi, secondo
le modalita' di cui ai successivi articoli, ai titolari di licenza di
esercizio:
     a) delle strutture ricettive di cui all'art. 6  della  legge  17
maggio 1983, n. 217;
     b)  di  eventuali  altre  strutture  destinate alla ricettivita'
turistica individuate e disciplinate, nel  rispetto  della  normativa
nazionale, con legge regionale;
     c) degli stabilimenti balneari.