Art. 24.
                       Revisione di classifica
 
   Qualora, durante  il  quinquennio,  intervengano  mutamenti  nelle
condizioni  che  hanno  dato  luogo alla classificazione dell'azienda
ricettiva, il titolare della licenza di esercizio e' tenuto  a  farne
denuncia   al   competente   ente   preposto,   per   l'adozione  del
provvedimento di revisione di classifica.
   Qualora  venga  accertato  che  non  sussistono  piu  i  requisiti
necessari per il mantenimento dell'azienda stessa nella categoria cui
e'   stata   assegnata,  la  provincia,  sentita  l'A.P.T.,  provvede
d'ufficio alla revisione di  classifica  dell'azienda  ricettiva,  in
corrispondenza delle mutate condizioni e dei requisiti posseduti.