Art. 24. Revisione di classifica Qualora, durante il quinquennio, intervengano mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'azienda ricettiva, il titolare della licenza di esercizio e' tenuto a farne denuncia al competente ente preposto, per l'adozione del provvedimento di revisione di classifica. Qualora venga accertato che non sussistono piu i requisiti necessari per il mantenimento dell'azienda stessa nella categoria cui e' stata assegnata, la provincia, sentita l'A.P.T., provvede d'ufficio alla revisione di classifica dell'azienda ricettiva, in corrispondenza delle mutate condizioni e dei requisiti posseduti.