Art. 25. Presentazione dei ricorsi Avverso i provvedimenti di classifica possono proporre ricorso i titolari della licenza di esercizio dell'impianto turistico ricettivo interessato, i proprietari degli immobili relativi ed i titolari ed i proprietari di altri esercizi turistici ricettivi ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti. Il ricorso deve essere presentato, su carta legale, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio del Foglio degli annunzi legali riportante il provvedimento, alla giunta regionale - Settore turismo, con notifica, per conoscenza, all'A.P.T. e alla provincia competenti. Il Settore turismo trasmette copia del ricorso al titolare dell'esercizio ricettivo di cui viene impugnata la classifica quando il ricorso non sia stato prodotto dallo stesso. Detto titolare entro 20 giorni puo' far pervenire le sue deduzioni in ordine al ricorso.