Art. 25.
                      Presentazione dei ricorsi
 
   Avverso  i  provvedimenti di classifica possono proporre ricorso i
titolari della licenza di esercizio dell'impianto turistico ricettivo
interessato, i proprietari degli immobili relativi ed i titolari ed i
proprietari di  altri  esercizi  turistici  ricettivi  ubicati  nello
stesso comune o in comuni confinanti.
   Il  ricorso  deve essere presentato, su carta legale, entro trenta
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio del
Foglio degli annunzi legali riportante il provvedimento, alla  giunta
regionale - Settore turismo, con notifica, per conoscenza, all'A.P.T.
e alla provincia competenti.
   Il  Settore  turismo  trasmette  copia  del  ricorso  al  titolare
dell'esercizio ricettivo di cui viene impugnata la classifica  quando
il ricorso non sia stato prodotto dallo stesso.
   Detto titolare entro 20 giorni puo' far pervenire le sue deduzioni
in ordine al ricorso.