Art. 27.
                     Designazione rappresentanti
 
   La decisione dei rappresentanti di categoria di cui ai punti 5 e 6
dell'articolo precedente deve pervenire alla giunta  regionale  entro
il   termine   di  trenta  giorni  dalla  ricezione  della  specifica
richiesta.
   La  mancata  designazione  entro  il  termine  di  cui  al   comma
precedente non invalida l'operativita' della Commissione.