Art. 28. Istituzione e funzionamento La Commissione di cui al precedente art. 26 e' istituita con decreto del presidente della giunta regionale. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Settore turismo - Servizio strutture turistiche - con qualifica funzionale non inferiore alla settima. La commissione si riunisce, su convocazione del suo presidente, entro 40 giorni dalla ricezione dei ricorsi. Per la validita' delle riunioni della Commissione e' necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. La Commissione assume le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei presenti. Alle spese di funzionamento della Commissione si provvede ai sensi della legge regionale 2 febbraio 1988, n. 15. Sino a quando il ricorso non venga definito, l'azienda turistica ricettiva conserva la classifica gia' attribuita.