Art. 28.
                     Istituzione e funzionamento
 
   La  Commissione  di  cui  al  precedente  art. 26 e' istituita con
decreto del presidente della giunta regionale.
   Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Settore
turismo - Servizio strutture turistiche -  con  qualifica  funzionale
non inferiore alla settima.
   La  commissione  si  riunisce, su convocazione del suo presidente,
entro 40 giorni dalla ricezione dei ricorsi.
   Per la validita' delle riunioni della Commissione e' necessaria la
presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
   La Commissione assume le proprie decisioni a maggioranza  assoluta
dei presenti.
   Alle spese di funzionamento della Commissione si provvede ai sensi
della legge regionale 2 febbraio 1988, n. 15.
   Sino  a  quando il ricorso non venga definito, l'azienda turistica
ricettiva conserva la classifica gia' attribuita.