Art. 29. Raccolta dati La rilevazione statistica dell'attivita' alberghiera ed extralberghiera e' effettuata, ai sensi dell'art. 4, lettera f) legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4 dalle aziende di promozione turistica, su modelli cartacei o su supporto informatico, in conformita' degli indirizzi dell'ISTAT e dell'ENIT e delle direttive della Regione.