Art. 29.
                            Raccolta dati
 
  La    rilevazione    statistica   dell'attivita'   alberghiera   ed
extralberghiera e' effettuata, ai sensi dell'art. 4, lettera f) legge
regionale  22  gennaio  1992,  n.  4  dalle  aziende  di   promozione
turistica,   su  modelli  cartacei  o  su  supporto  informatico,  in
conformita' degli indirizzi dell'ISTAT e dell'ENIT e delle  direttive
della Regione.