Art. 3.
                      Comunicazione principale
 
   I  soggetti  di  cui all'art. 2 sono obbligati a comunicare con le
modalita' descritte all'art. 6, entro il 1› ottobre di ogni anno:
    i prezzi che intendono praticare dal successivo 1› dicembre;
    i dati esatti sull'attrezzatura dell'esercizio  in  relazione  ai
principali servizi.
   La   mancata,   tardiva   o   incompleta   comunicazione  comporta
l'implicita conferma della validita' della precedente  comunicazione,
salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo
art. 48.