Art. 3. Comunicazione principale I soggetti di cui all'art. 2 sono obbligati a comunicare con le modalita' descritte all'art. 6, entro il 1 ottobre di ogni anno: i prezzi che intendono praticare dal successivo 1 dicembre; i dati esatti sull'attrezzatura dell'esercizio in relazione ai principali servizi. La mancata, tardiva o incompleta comunicazione comporta l'implicita conferma della validita' della precedente comunicazione, salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 48.