Art. 30. Trasmissione dati I titolari di strutture turistiche ricettive, oltre alle segnalazioni alle autorita' di pubblica sicurezza, sono tenuti a trasmettere alle aziende di promozione turistica, territorialmente competenti, copia dei modelli di segnalazione predisposti dall'ENIT, al massimo con raggruppamento decadale, o a spedire mensilmente il supporto informatico, entro i primi cinque giorni del mese successivo alla rilevazione.