Art. 30.
                          Trasmissione dati
 
   I   titolari   di   strutture  turistiche  ricettive,  oltre  alle
segnalazioni alle autorita' di  pubblica  sicurezza,  sono  tenuti  a
trasmettere  alle  aziende  di promozione turistica, territorialmente
competenti, copia dei modelli di segnalazione predisposti  dall'ENIT,
al  massimo  con  raggruppamento decadale, o a spedire mensilmente il
supporto informatico, entro i primi cinque giorni del mese successivo
alla rilevazione.