Art. 32.
                     Elaborazione dati Province
 
   Le province assemblano i dati pervenuti dalle A.P.T. e trasmettono
entro  i successivi dieci giorni i riepiloghi provinciali su cartaceo
o su supporto informatico all'ISTAT, all'ENIT, al  Ministero  per  il
turismo  ed  alla regione - Servizio strutture turistiche del Settore
turismo, nel rispetto delle  direttive  emanate  dall'ISTAT  e  dalla
regione.