Art. 32. Elaborazione dati Province Le province assemblano i dati pervenuti dalle A.P.T. e trasmettono entro i successivi dieci giorni i riepiloghi provinciali su cartaceo o su supporto informatico all'ISTAT, all'ENIT, al Ministero per il turismo ed alla regione - Servizio strutture turistiche del Settore turismo, nel rispetto delle direttive emanate dall'ISTAT e dalla regione.