Art. 33.
                Funzioni di vigilanza e di controllo
 
   Ferme   le   specifiche   competenze  dell'Autorita'  di  pubblica
sicurezza e delle  unita'  locali  socio-sanitarie,  le  funzioni  di
vigilanza  e  di  controllo  sull'osservanza delle disposizioni della
presente legge sono autonomamente esercitate dal comune, dall'azienda
di Promozione turistica e dalla provincia nell'ambito  delle  proprie
competenze territoriali.
   La  regione - Settore turismo - Servizio strutture turistiche, nel
potere di verifica sull'attuazione di quanto stabilito dalla presente
legge, puo' disporre controlli ispettivi a mezzo di proprio personale
incaricato ai sensi del successivo art. 34.
   Alle aziende di promozione turistica vanno inviate  da  parte  dei
clienti,  per  gli accertamenti del caso, le segnalazioni e i reclami
circa la corrispondenza delle strutture ricettive e dei servizi  alle
idoneita'  previste  dalla  presente  legge; le aziende di promozione
turistica  rimettono  formale  rapporto alle province con la proposta
circa i provvedimenti da adottare.