Art. 33. Funzioni di vigilanza e di controllo Ferme le specifiche competenze dell'Autorita' di pubblica sicurezza e delle unita' locali socio-sanitarie, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono autonomamente esercitate dal comune, dall'azienda di Promozione turistica e dalla provincia nell'ambito delle proprie competenze territoriali. La regione - Settore turismo - Servizio strutture turistiche, nel potere di verifica sull'attuazione di quanto stabilito dalla presente legge, puo' disporre controlli ispettivi a mezzo di proprio personale incaricato ai sensi del successivo art. 34. Alle aziende di promozione turistica vanno inviate da parte dei clienti, per gli accertamenti del caso, le segnalazioni e i reclami circa la corrispondenza delle strutture ricettive e dei servizi alle idoneita' previste dalla presente legge; le aziende di promozione turistica rimettono formale rapporto alle province con la proposta circa i provvedimenti da adottare.