Art. 34.
                        Vigilanza e controllo
 
   Ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e  controllo
di  cui  al primo comma dell'articolo precedente, la giunta regionale
promuove il riconoscimento della qualifica  di  agente  di  vigilanza
turistica   con   funzioni   di  agente  di  polizia  giudiziaria  in
applicazione dell'art. 7 della legge n. 217/1983  a  dipendenti,  con
qualifica  funzionale  non  inferiore  alla  sesta, scelti tra quelli
designati, in numero non superiore a tre, da ciascuna provincia e  da
ciascuna A.P.T. e dal Settore turismo della giunta regionale.