Art. 34. Vigilanza e controllo Ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al primo comma dell'articolo precedente, la giunta regionale promuove il riconoscimento della qualifica di agente di vigilanza turistica con funzioni di agente di polizia giudiziaria in applicazione dell'art. 7 della legge n. 217/1983 a dipendenti, con qualifica funzionale non inferiore alla sesta, scelti tra quelli designati, in numero non superiore a tre, da ciascuna provincia e da ciascuna A.P.T. e dal Settore turismo della giunta regionale.