Art. 4.
                     Comunicazione supplementare
 
   Gli operatori di cui all'art. 2, che intendono modificare i prezzi
con   effetto   1›   giugno,  possono  effettuare  una  comunicazione
supplementare entro il 1› marzo.
   La mancata, tardiva o incompleta segnalazione comporta
l'implicita conferma della validita' della precedente comunicazione.