Art. 41.
                     Pagamento in misura ridotta
 
   Entro  i  termini di sessanta giorni dalla contestazione immediata
o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della
violazione, e' ammesso il pagamento di una somma  in  misura  ridotta
pari  a  quella  piu'  favorevole al contravvenuto, tra il doppio del
minimo e la terza parte del massimo della sanzione  prevista  per  la
violazione commessa.