Art. 41. Pagamento in misura ridotta Entro i termini di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, e' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari a quella piu' favorevole al contravvenuto, tra il doppio del minimo e la terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.