Art. 43.
                Emissione di ordinanza - ingiunzione
 
   Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta il
presidente della provincia, esperita l'istruttoria di cui all'art. 18
della  legge  n.  689/1981,  emette  ordinanza  motivata con la quale
ingiunge  all'autore  della  violazione  il  pagamento  della   somma
determinata  per  la violazione o, se del caso, ordinanza motivata di
archiviazione degli atti, notificandola integralmente all'interessato
e dandone comunicazione alla competente A.P.T.