Art. 43. Emissione di ordinanza - ingiunzione Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta il presidente della provincia, esperita l'istruttoria di cui all'art. 18 della legge n. 689/1981, emette ordinanza motivata con la quale ingiunge all'autore della violazione il pagamento della somma determinata per la violazione o, se del caso, ordinanza motivata di archiviazione degli atti, notificandola integralmente all'interessato e dandone comunicazione alla competente A.P.T.