Art. 47. Incasso coattivo Decorso il termine per proporre opposizione o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta, al passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o il momento in cui l'ordinanza, con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto, diviene inoppugnabile, la Provincia dispone, a mezzo del suo Ufficio Legale, il recupero coattivo dell'importo dovuto, comprensivo delle spese.