Art. 47.
                          Incasso coattivo
 
   Decorso  il  termine  per  proporre opposizione o, nel caso in cui
l'opposizione e' proposta, al passaggio in giudicato  della  sentenza
con   la  quale  si  rigetta  l'opposizione,  o  il  momento  in  cui
l'ordinanza,   con   la   quale   viene   dichiarata    inammissibile
l'opposizione   o   convalidato  il  provvedimento  opposto,  diviene
inoppugnabile, la Provincia dispone, a mezzo del suo Ufficio  Legale,
il recupero coattivo dell'importo dovuto, comprensivo delle spese.