Art. 53. Norma abrogativa Sono abrogate le norme di cui: alla legge regionale 24 marzo 1988, n. 33; alla legge regionale 10 maggio 1988, n. 42; alla legge regionale 23 luglio 1982, n. 45, articoli da 4 a 17; alla legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4, art. 32, comma 1, punti 1 e 3, e comma 2, nonche' ogni altra disposizione regionale in contrasto con la presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo. L'Aquila, 26 gennaio 1993 DEL COLLE