Art. 53.
                          Norma abrogativa
 
   Sono abrogate le norme di cui:
    alla legge regionale 24 marzo 1988, n. 33;
    alla legge regionale 10 maggio 1988, n. 42;
    alla legge regionale 23 luglio 1982, n. 45, articoli da 4 a 17;
    alla  legge  regionale  22  gennaio 1992, n. 4, art. 32, comma 1,
punti 1 e 3, e comma 2, nonche' ogni altra disposizione regionale  in
contrasto con la presente legge.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, 26 gennaio 1993
 
                              DEL COLLE