Art. 6.
                     Modalita' di comunicazione
 
   Le  comunicazioni  di  cui  agli articoli precedenti devono essere
inoltrate, in triplice copia, entro i termini fissati dai  precedenti
articoli  3,  4  e  5, sugli appositi modelli predisposti dal Settore
turismo della giunta regionale, alla provincia, per il tramite  della
competente  azienda  di  promozione turistica, e per gli stabilimenti
balneari  anche   alla   capitaneria   di   porto,   territorialmente
competente.
   Tali  comunicazioni  possono  pervenire alle aziende di promozione
turistica anche per il tramite delle associazioni di categoria previa
espressa delega da parte dei singoli soggetti interessati.
   La  Provincia,  ricevute  le  comunicazioni   delle   aziende   di
promozione turistica:
    trattiene l'originale della comunicazione;
    trasmette  due copie vidimate alla regione entro venti giorni dai
termini di scadenza delle presentazioni fissati negli articoli 3, 4 e
5;
    restituisce  agli  interessati  le  tabelle   vidimate   per   la
esposizione  al  pubblico  con  le modalita' stabilite dal successivo
art. 8.
   La regione entro i successivi dieci  giorni  trasmette  una  copia
vidimata  all'ENIT,  ai  fini  del tempestivo e corretto espletamento
degli adempimenti di cui all'art. 3, punto g) della legge 11  ottobre
1990,
n. 292.