Art. 6. Modalita' di comunicazione Le comunicazioni di cui agli articoli precedenti devono essere inoltrate, in triplice copia, entro i termini fissati dai precedenti articoli 3, 4 e 5, sugli appositi modelli predisposti dal Settore turismo della giunta regionale, alla provincia, per il tramite della competente azienda di promozione turistica, e per gli stabilimenti balneari anche alla capitaneria di porto, territorialmente competente. Tali comunicazioni possono pervenire alle aziende di promozione turistica anche per il tramite delle associazioni di categoria previa espressa delega da parte dei singoli soggetti interessati. La Provincia, ricevute le comunicazioni delle aziende di promozione turistica: trattiene l'originale della comunicazione; trasmette due copie vidimate alla regione entro venti giorni dai termini di scadenza delle presentazioni fissati negli articoli 3, 4 e 5; restituisce agli interessati le tabelle vidimate per la esposizione al pubblico con le modalita' stabilite dal successivo art. 8. La regione entro i successivi dieci giorni trasmette una copia vidimata all'ENIT, ai fini del tempestivo e corretto espletamento degli adempimenti di cui all'art. 3, punto g) della legge 11 ottobre 1990, n. 292.