Art. 7.
                          P r o c e d u r e
 
   Le  comunicazioni  devono  contenere i prezzi minimi e massimi dei
servizi sulla base dei modelli predisposti dal Settore turismo  della
giunta regionale.
   Nel  caso  in  cui  venissero comunicati solo prezzi minimi o solo
prezzi massimi quelli  comunicati  saranno  considerati  come  prezzi
unici.
   I  soggetti  cui  e' fatto obbligo della comunicazione non possono
praticare prezzi superiori ai  massimi,  regolarmente  comunicati  ai
sensi della presente legge, ne' inferiore ai minimi, ad eccezione dei
seguenti casi:
    1) gruppi organizzati composti di almeno 10 persone;
    2)  ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore
a quindici giorni;
    3) bambini al di sotto di 6 anni;
    4)  guide,  accompagnatori  ed  interpreti  al seguito dei gruppi
organizzati di cui al punto 1).
   Qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo  non  potra'
essere  superiore  alla  somma  dei  prezzi  comunicati per i singoli
servizi offerti.