Art. 7. P r o c e d u r e Le comunicazioni devono contenere i prezzi minimi e massimi dei servizi sulla base dei modelli predisposti dal Settore turismo della giunta regionale. Nel caso in cui venissero comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi quelli comunicati saranno considerati come prezzi unici. I soggetti cui e' fatto obbligo della comunicazione non possono praticare prezzi superiori ai massimi, regolarmente comunicati ai sensi della presente legge, ne' inferiore ai minimi, ad eccezione dei seguenti casi: 1) gruppi organizzati composti di almeno 10 persone; 2) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a quindici giorni; 3) bambini al di sotto di 6 anni; 4) guide, accompagnatori ed interpreti al seguito dei gruppi organizzati di cui al punto 1). Qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non potra' essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti.