Art. 8.
                       Pubblicita' dei prezzi
 
   E' fatto obbligo di  tenere  esposta,  in  modo  ben  visibile  al
pubblico,  nell'ufficio  di  ricevimento  degli  ospiti,  la  tabella
generale vidimata dalla provincia sulla quale sono indicati i  prezzi
di  tutti i servizi da praticare sulla base dell'ultima comunicazione
effettuata e vistata dalla provincia.
   E' fatto altresi' obbligo di tenere esposto in modo  ben  visibile
al  pubblico,  nel  luogo  di  prestazione dei servizi, un cartellino
contenente il prezzo dei servizi medesimi, conformemente ai contenuti
della sopracitata tabella.
   La tabella ed il cartellino dei prezzi recanti le indicazioni rel-
ative in italiano, inglese, francese e tedesco, sono  predisposti  in
modo conforme ai modelli predisposti dal Settore turismo della giunta
regionale.