Art. 8. Pubblicita' dei prezzi E' fatto obbligo di tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nell'ufficio di ricevimento degli ospiti, la tabella generale vidimata dalla provincia sulla quale sono indicati i prezzi di tutti i servizi da praticare sulla base dell'ultima comunicazione effettuata e vistata dalla provincia. E' fatto altresi' obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi, conformemente ai contenuti della sopracitata tabella. La tabella ed il cartellino dei prezzi recanti le indicazioni rel- ative in italiano, inglese, francese e tedesco, sono predisposti in modo conforme ai modelli predisposti dal Settore turismo della giunta regionale.