Art. 9.
                       Funzioni amministrative
 
   Le  funzioni  amministrative  di  classificazione  delle strutture
ricettive sono esercitate dalle amministrazioni provinciali, ai sensi
dell'art. 31, punto 3, della legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4.
   Le aziende di  promozione  turistica,  nell'ambito  delle  proprie
competenze   territoriali,   espletano   le  pratiche  istruttorie  e
formulano proposte sulla classifica da assegnare.
   La  classifica  viene  attribuita  dalla  giunta  provinciale  con
propria deliberazione.