Art. 9. Funzioni amministrative Le funzioni amministrative di classificazione delle strutture ricettive sono esercitate dalle amministrazioni provinciali, ai sensi dell'art. 31, punto 3, della legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4. Le aziende di promozione turistica, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, espletano le pratiche istruttorie e formulano proposte sulla classifica da assegnare. La classifica viene attribuita dalla giunta provinciale con propria deliberazione.