Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 7811 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992, di nuova istituzione, con la denominazione "Contributo straordinario a favore dei sopravvissuti e degli eredi legittimi delle vittime campane nel naufragio della "Moby Prince" e con la dotazione di L. 360 milioni, mediante prelievo dallo stanziamento di cui al capitolo 1030 della spesa che si riduce di pari importo. 2. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. 3. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania. Napoli, 21 dicembre 1992 CLEMENTE DI SAN LUCA