Art. 2.
 
   1.  All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa
fronte con lo stanziamento di cui al capitolo  7811  dello  stato  di
previsione   della  spesa  per  l'anno  finanziario  1992,  di  nuova
istituzione, con la denominazione "Contributo straordinario a  favore
dei  sopravvissuti  e degli eredi legittimi delle vittime campane nel
naufragio  della  "Moby Prince" e con la dotazione di L. 360 milioni,
mediante prelievo dallo stanziamento di cui al  capitolo  1030  della
spesa che si riduce di pari importo.
   2.  La  presente  legge  regionale sara' pubblicata nel Bollettino
ufficiale della regione Campania.
   3. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e  di  farla
osservare come legge della regione Campania.
    Napoli, 21 dicembre 1992
 
                        CLEMENTE DI SAN LUCA