Art. 10. Contributi sulle spese di investimento 1. A norma dell'articolo 11 della legge regionale, l'Amministrazione regionale concede alle cooperative sociali iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale contributi sulle spese di investimento. 2. La concessione e' subordinata alla presentazione di un piano di investimento consistente in un documento in cui sono evidenziati lo scopo dell'iniziativa, le ricadute sia in termini economici che occupazionali che l'iniziativa potra' provocare, i fondi con cui farvi fronte. 3. Possono essere concessi cumulativamente contributi in conto capitale e contributi annui costanti. 4. Con deliberazione della Giunta regionale sara' stabilita annualmente la percentuale massima di contributo, tenendo conto della disponibilta' finanziaria e delle spese ammissibili. 5. I contributi annui costanti sono concessi in misura pari al 10% annuo della spesa ammissibile non coperta dal contributo in c/capitale, per un periodo massimo di anni 20. 6. I contributi in c/capitale sonmo erogati in misura pari all'80% unitamente al decreto di concessione e nella restante misura su presentazione delle relative fatture e di una relazione illustrativa sulla realizzazione del piano di investimento. 7. I contributi annui costanti sono erogati per le prime cinque annualita' sulla base del preventivo di spesa e per le restanti annualita' su presentazione della documentazione di cui al comma 6. 8. Ogni variazione che comporti una diminuzione della spesa ammissibile compresa nel piano di investimento deve essere approvata dalla Giunta regionale. 9. Per ottenere i contributi di cui al presente articolo, le coop- erative sociali devono presentare alla Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato entro il mese di febbraio, domanda in carta legale corredata da: 1) piano di investimento secondo quanto previsto al comma 2; 2) certificato d'iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale; 3) certificazione antimafia ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni; 4) ultimo bilancio di esercizio approvato. 10. Entro il mese di giugno l'Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato propone alla Giunta regionale l'assegnazione dei contributi.