Art. 10.
               Contributi sulle spese di investimento
 
   1.   A   norma   dell'articolo   11   della    legge    regionale,
l'Amministrazione regionale concede alle cooperative sociali iscritte
all'Albo  regionale  di  cui  all'articolo  6  della  legge regionale
contributi sulle spese di investimento.
   2. La concessione e' subordinata alla presentazione di un piano di
investimento consistente in un documento in cui sono  evidenziati  lo
scopo  dell'iniziativa,  le  ricadute  sia  in  termini economici che
occupazionali che l'iniziativa potra'  provocare,  i  fondi  con  cui
farvi fronte.
   3.  Possono  essere  concessi  cumulativamente contributi in conto
capitale e contributi annui costanti.
   4.  Con  deliberazione  della  Giunta  regionale  sara'  stabilita
annualmente la percentuale massima di contributo, tenendo conto della
disponibilta' finanziaria e delle spese ammissibili.
   5. I contributi annui costanti sono concessi in misura pari al 10%
annuo   della   spesa  ammissibile  non  coperta  dal  contributo  in
c/capitale, per un periodo massimo di anni 20.
   6. I contributi in c/capitale sonmo erogati in misura pari all'80%
unitamente al decreto di  concessione  e  nella  restante  misura  su
presentazione  delle relative fatture e di una relazione illustrativa
sulla realizzazione del piano di investimento.
   7. I contributi annui costanti sono erogati per  le  prime  cinque
annualita'  sulla  base  del  preventivo  di  spesa e per le restanti
annualita' su presentazione della documentazione di cui al comma 6.
   8. Ogni  variazione  che  comporti  una  diminuzione  della  spesa
ammissibile  compresa nel piano di investimento deve essere approvata
dalla Giunta regionale.
   9. Per ottenere i contributi di cui al presente articolo, le coop-
erative  sociali  devono  presentare  alla  Direzione  regionale  del
lavoro, cooperazione e artigianato entro il mese di febbraio, domanda
in carta legale corredata da:
    1) piano di investimento secondo quanto previsto al comma 2;
    2)   certificato   d'iscrizione   all'Albo   regionale   di   cui
all'articolo 6 della legge regionale;
    3) certificazione antimafia ai sensi della legge 19  marzo  1990,
n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;
    4) ultimo bilancio di esercizio approvato.
   10.  Entro il mese di giugno l'Assessore al lavoro, cooperazione e
artigianato  propone  alla  Giunta   regionale   l'assegnazione   dei
contributi.