Art. 11. Sostegno alla formazione professionale delle persone svantaggiate 1. A norma dell'articolo 12, comma 2 della legge regionale l'Amministrazione regionale sostiene gli oneri per le attivita' di formazione professionale delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della stessa legge regionale, svolte direttamente dalle Associazioni delle cooperative o tramite gli enti di formazione delle cooperative, sulla base di progetti approvati dall'Amministrazione regionale, sentita la commissione integrata di cui all'articolo 7 aventi particolare riguardo alle esigenze delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge regionale. 2. L'erogazione del beneficio avviene fino alla misura dell'80% unitamente al provvedimento di concessione e per la restante quota ad avvenuta presentazione della rendicontazione della spesa. 3. Al tal fine le Associazioni delle cooperative interessate devono presentare alla Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato entro il mese di febbraio di ogni anno domanda in carta legale corredata da: 1) preventivo di spesa; 2) programmi formativi ove sono riportati: a) i requisiti di ammissione, i contenuti didattici e la durata del corso; b) le attrezzature e le dotazioni indispesanbili; c) le modalita' di effettuazione delle prove finali; d) i titoli ed i requisiti richiesti per accedere all'insegnamento; 3) certificazione antimafia ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Entro il mese di maggio e' richiesto alla Commissione integrata di cui all'articolo 7 della legge regionale e alla Direzione regionale della formazione professionale un parere in merito al programma formativo di cui al comma 3. 5. Entro il mese di giugno l'Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato propone alla Giunta regionale l'assegnazione dei finanziamenti.