Art. 11.
               Sostegno alla formazione professionale
                     delle persone svantaggiate
 
   1.  A  norma  dell'articolo  12,  comma  2  della  legge regionale
l'Amministrazione regionale sostiene gli oneri per  le  attivita'  di
formazione   professionale   delle   persone   svantaggiate   di  cui
all'articolo 4 della  stessa  legge  regionale,  svolte  direttamente
dalle Associazioni delle cooperative o tramite gli enti di formazione
delle    cooperative,    sulla    base    di    progetti    approvati
dall'Amministrazione regionale, sentita la commissione  integrata  di
cui  all'articolo  7  aventi particolare riguardo alle esigenze delle
persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge regionale.
   2. L'erogazione del beneficio avviene fino  alla  misura  dell'80%
unitamente al provvedimento di concessione e per la restante quota ad
avvenuta presentazione della rendicontazione della spesa.
   3.  Al  tal  fine  le  Associazioni  delle cooperative interessate
devono presentare alla Direzione regionale del lavoro, cooperazione e
artigianato entro il mese di febbraio di ogni anno domanda  in  carta
legale corredata da:
    1) preventivo di spesa;
    2) programmi formativi ove sono riportati:
      a) i requisiti di ammissione, i contenuti didattici e la durata
del corso;
      b) le attrezzature e le dotazioni indispesanbili;
      c) le modalita' di effettuazione delle prove finali;
      d)   i   titoli   ed   i   requisiti   richiesti  per  accedere
all'insegnamento;
    3) certificazione antimafia ai sensi della legge 19 marzo 1990,
n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.
   4. Entro il mese di maggio e' richiesto alla Commissione integrata
di  cui  all'articolo  7  della  legge  regionale  e  alla  Direzione
regionale  della  formazione  professionale  un  parere  in merito al
programma formativo di cui al comma 3.
   5. Entro il mese di giugno l'Assessore al lavoro,  cooperazione  e
artigianato   propone   alla   Giunta  regionale  l'assegnazione  dei
finanziamenti.