Art. 12.
                     Norme transitorie e finali
 
   1.  I  beni  mobili  ed  immobili  oggetto  di  contributo  devono
conservare  la loro destinazione e non essere alienati per un periodo
pari a tre anni se beni mobili  e  otto  anni  se  beni  immobili,  a
decorrere dalla data del decreto di concessione del contributo.
   2.  Il Direttore regionale del lavoro, cooperazione e artigianato,
su conforme deliberazione della Giunta  regionale,  puo'  autorizzare
l'anticipato  mutamento  di  destinazione  o  alienazione prima della
scadenza stabilita, quando sia dimostrata l'impossibilita' o  la  non
convenienza della destinazione stessa.
   3.  Qualora  la  cooperativa  venga  cancellata  dall'albo  di cui
all'articolo 6 prima della scadenza  del  vincolo  il  contributo  e'
proporzionalmente restituito all'Amministrazione regionale.
   4.  Per  l'anno  di  entrata in vigore del presente regolamento il
termine del mese di febbraio, di cui agli articoli 4, 5, 6, 9,  10  e
11 e' fissato al quarantesimo giorno successivo all'entrata in vigore
del regolamento stesso.
   5.  Per  l'anno  di  entrata in vigore del presente regolamento il
termine  del  mese  di  maggio  e  del  mese  di   giugno,   previsti
rispettivamente  dal  comma 4 dell'articolo 11 e dagli articoli 4, 5,
6, 9 e 10 e dal comma 5 dell'articolo 11 sono fissati rispettivamente
al sessantesimo e al novantesimo  giorno  successivo  all'entrata  in
vigore del regolamento stesso.