Art. 12. Norme transitorie e finali 1. I beni mobili ed immobili oggetto di contributo devono conservare la loro destinazione e non essere alienati per un periodo pari a tre anni se beni mobili e otto anni se beni immobili, a decorrere dalla data del decreto di concessione del contributo. 2. Il Direttore regionale del lavoro, cooperazione e artigianato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, puo' autorizzare l'anticipato mutamento di destinazione o alienazione prima della scadenza stabilita, quando sia dimostrata l'impossibilita' o la non convenienza della destinazione stessa. 3. Qualora la cooperativa venga cancellata dall'albo di cui all'articolo 6 prima della scadenza del vincolo il contributo e' proporzionalmente restituito all'Amministrazione regionale. 4. Per l'anno di entrata in vigore del presente regolamento il termine del mese di febbraio, di cui agli articoli 4, 5, 6, 9, 10 e 11 e' fissato al quarantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento stesso. 5. Per l'anno di entrata in vigore del presente regolamento il termine del mese di maggio e del mese di giugno, previsti rispettivamente dal comma 4 dell'articolo 11 e dagli articoli 4, 5, 6, 9 e 10 e dal comma 5 dell'articolo 11 sono fissati rispettivamente al sessantesimo e al novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento stesso.