Art. 2. Disposizioni generali 1. Possono usufruire delle agevolazioni previste dalla legge regionale e dal presente regolamento le cooperative che perseguono l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale delle persone svantaggiate attraverso: a) la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attivita' diverse, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate a rischio o in stato di emarginazione. 2. Costituisce condizione per l'ottenimento delle agevolazioni l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale.