Art. 2.
                        Disposizioni generali
 
   1. Possono  usufruire  delle  agevolazioni  previste  dalla  legge
regionale  e  dal  presente regolamento le cooperative che perseguono
l'interesse  generale  della  comunita'  alla  promozione   umana   e
all'integrazione sociale delle persone svantaggiate attraverso:
     a) la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi;
     b)    lo   svolgimento   di   attivita'   diverse,   finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate  a  rischio  o  in
stato di emarginazione.
   2.  Costituisce  condizione  per  l'ottenimento delle agevolazioni
l'iscrizione all'Albo regionale di cui  all'articolo  6  della  legge
regionale.