Art. 3. Interventi a favore delle cooperative sociali 1. Gli interventi che l'Amministrazione regionale puo' operare a favore delle cooperative sociali sono: a) contributi per favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; b) contributi sulle spese di costituzione, funzionamento e investimento; c) contributi per sostenere gli oneri dell'attivita' di formazione delle persone svantaggiate. 2. I contributi di cui alla lettera a) sono assegnati con priorita' alle cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale. 3. I contributi di cui alla lettera b) sono assegnati con priorita' alle cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale.