Art. 3.
            Interventi a favore delle cooperative sociali
 
  1.  Gli  interventi  che l'Amministrazione regionale puo' operare a
favore delle cooperative sociali sono:
     a) contributi per favorire l'inserimento lavorativo  di  persone
svantaggiate;
     b)  contributi  sulle  spese  di  costituzione,  funzionamento e
investimento;
     c)  contributi  per  sostenere  gli  oneri   dell'attivita'   di
formazione delle persone svantaggiate.
   2.  I  contributi  di  cui  alla  lettera  a)  sono  assegnati con
priorita' alle cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 2 della legge regionale.
   3. I  contributi  di  cui  alla  lettera  b)  sono  assegnati  con
priorita' alle cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 2 della legge regionale.